Il 1° giugno l'Agenzia del Territorio ha presentato i dati ufficiali sulla regolarizzazione degli immobili fantasma, ossia dei fabbricati mai dichiarati al Catasto o che hanno subìto delle variazioni mai dichiarate.
L'A.d.T. ha individuato, al 30 aprile 2011, 2.228.143 particelle di Catasto terreni, all’interno delle quali sorgono dei fabbricati non presenti nelle banche dati catastali. Il processo di identificazione degli immobili fantasma è basato sulla sovrapposizione di orto foto aeree ad alta risoluzione alla cartografia catastale esistente.
Fino ad oggi sono state identificate dai tecnici dell'AdT 1.065.484 di particelle catastali, all'interno delle quali sono state identificate 560.837 unità immobiliari urbane, la cui regolarizzazione ha prodotto un incremento di rendita catastale pari a € 415.500.148.
Comunicato Stampa (Fonte Agenzia del Territorio)
In relazione all'argomento puoi visualizzare i post precedenti del nostro blog:
Immobili Fantasma - Scaduti i termini per la regolarizzazione - 02/05/11
Calcolo rendita presunta degli immobili fantasma - 21/04/11
Case Fantasma - 17/02/11
Case fantasma - 27/12/10
Per avere maggiori informazioni puoi contattarci tramite questo blog o tramite il nostro sito:
http://www.ri-architettura.it/
alessandro.ridolfi[at]hotmail.it
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14 giugno 2011
Pubblicati i dati ufficiali sulla regolarizzazione immobili fantasma
21 aprile 2011
Calcolo rendita presunta degli immobili fantasma
L'Agenzia del Territorio, con il provvedimento del 19 aprile 2011, ha stabilito quali sono i criteri per la determinazione della rendita presunta delle "case fantasma", per le quali, così come previsto dal decreto "milleproroghe", scade il 30 aprile 2011 il termine ultimo per la denuncia presso l'Agenzia del Territorio.
(vedi post http://ri-architettura.blogspot.com/2010/12/case-fantasma.html ).
Secondo il provvedimento dell'Agenzia del Territorio, nel caso in cui i titolari dei diritti reali sull'immobile non provvedano alla denuncia delle case fantasma entro la data del 30 aprile, la rendita presunta viene così determinata:
Allegato Provvedimento Contabilizzazione degli oneri (Fonte Agenzia del Territorio).
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(vedi post http://ri-architettura.blogspot.com/2010/12/case-fantasma.html ).
Secondo il provvedimento dell'Agenzia del Territorio, nel caso in cui i titolari dei diritti reali sull'immobile non provvedano alla denuncia delle case fantasma entro la data del 30 aprile, la rendita presunta viene così determinata:
- per le categorie a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), la rendita presunta è individuata, per ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la consistenza, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per la tariffa propria della classe così come individuata nell’articolo 1, lettera a);
- per le categorie adestinazione speciale (Gruppo D) o particolare (Gruppo E), la rendita presunta è determinata, con procedimento semplificato, applicando al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari al 2% per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D e al 3% per quelle riferibili al Gruppo E. Il valore della unità immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per i corrispondenti valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi ed informativi a disposizione dell’Agenzia, con riferimento al biennio 1988-1989.
Provvedimento Agenzia del Territorio del 19 aprile 2011 (Fonte Agenzia del Territorio).
Allegato Provvedimento Contabilizzazione degli oneri (Fonte Agenzia del Territorio).
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27 dicembre 2010
Case fantasma
Con l'approvazione il 23 dicembre 2010 da parte del Consiglio dei Ministri del decreto "milleproroghe", siltta al 31 marzo 2011 il termine per la regolarizzazione delle "case fantasma", cioè di quegli immobili non dichiarati in catasto o che hanno subito delle variazioni di consistenza (n° di vani) e quindi di rendita catastale. Precedentemente il termine per la denuncia delle case fantasme era fissato dal D.L.78/2010 al 31/12/2010.
Tuttuvia non sarà possibile regolarizzare gli illeciti di natura urbanistica, in quanto gli interventi effettuati e non dichiarati in catasto devono essere conformi sia alla normativa vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda (comma 1, art.36 DPR 380/01).
Inoltre, la nuova normativa ha modificato le norme in materia di rogiti notarili, rendendo i dati catastali vincolanti ai fini degli atti di compravendita e locazione, rendendo di fatto nulli gli atti sprovvisti di planimetrie catastali non conformi allo stato di fatto.
Inoltre, la nuova normativa ha modificato le norme in materia di rogiti notarili, rendendo i dati catastali vincolanti ai fini degli atti di compravendita e locazione, rendendo di fatto nulli gli atti sprovvisti di planimetrie catastali non conformi allo stato di fatto.
Di seguito puoi trovare alcuni link per scaricare degli allegati presenti sul sito dell'Agenzia del Territorio:
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