21 aprile 2011

Calcolo rendita presunta degli immobili fantasma

L'Agenzia del Territorio, con il provvedimento del 19 aprile 2011, ha stabilito quali sono i criteri per la determinazione della rendita presunta delle "case fantasma", per le quali, così come previsto dal decreto "milleproroghe", scade il 30 aprile 2011 il termine ultimo per la denuncia presso l'Agenzia del Territorio.
(vedi post http://ri-architettura.blogspot.com/2010/12/case-fantasma.html ).


Secondo il provvedimento dell'Agenzia del Territorio, nel caso in cui i titolari dei diritti reali sull'immobile non provvedano alla denuncia delle case fantasma entro la data del 30 aprile, la rendita presunta viene così determinata:


  • per le categorie a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), la rendita presunta è individuata, per ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la consistenza, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per la tariffa propria della classe così come individuata nell’articolo 1, lettera a);
  • per le categorie adestinazione speciale (Gruppo D) o particolare (Gruppo E), la rendita presunta è determinata, con procedimento semplificato, applicando al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari al 2% per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D e al 3% per quelle riferibili al Gruppo E. Il valore della unità immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per i corrispondenti valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi ed informativi a disposizione dell’Agenzia, con riferimento al biennio 1988-1989.
Provvedimento Agenzia del Territorio del 19 aprile 2011 (Fonte Agenzia del Territorio).
Allegato Provvedimento Contabilizzazione degli oneri  (Fonte Agenzia del Territorio).


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alessandro.ridolfi[at]hotmail.it

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