(vedi post http://ri-architettura.blogspot.com/2010/12/case-fantasma.html ).
Secondo il provvedimento dell'Agenzia del Territorio, nel caso in cui i titolari dei diritti reali sull'immobile non provvedano alla denuncia delle case fantasma entro la data del 30 aprile, la rendita presunta viene così determinata:
- per le categorie a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), la rendita presunta è individuata, per ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la consistenza, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per la tariffa propria della classe così come individuata nell’articolo 1, lettera a);
- per le categorie adestinazione speciale (Gruppo D) o particolare (Gruppo E), la rendita presunta è determinata, con procedimento semplificato, applicando al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari al 2% per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D e al 3% per quelle riferibili al Gruppo E. Il valore della unità immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per i corrispondenti valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi ed informativi a disposizione dell’Agenzia, con riferimento al biennio 1988-1989.
Provvedimento Agenzia del Territorio del 19 aprile 2011 (Fonte Agenzia del Territorio).
Allegato Provvedimento Contabilizzazione degli oneri (Fonte Agenzia del Territorio).
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