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27 aprile 2011

Cerificazione Energetica e Atto di Compravendita

Con l'art.13 del D.Lgs. n° 28 del 3 marzo 2011 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 81 alla G.U. del 28 marzo 2011 n. 71), diventa obbligatorio, partire dal 29 marzo 2011, allegare nell'atto di compravendita o nell'atto di locazione la clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici oggetto dell'atto stesso.
Inoltre il decreto stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2012 gli annunci di compravendita immobiliare dovranno riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

Il D.Lgs. n°28/2011 modifica il D.Lgs. n°192/05.

D.Lgs. n°192/05 (fonte http://www.camera.it/)
D.Lgs n°28/2011 (fonte http://www.governo.it/)

L'attestato di certificazione energetica (A.C.E.) è un documento che viene redatto nel rispetto delle norme, attestante la prestazione energetica dell'edificio o dell'appartamento, ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'immobile, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato e' corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. L'A.C.E. ha una validità di 10 anni dal momento del suo rilascio e deve essere redatto da un tecnico abilitato (ad es. architetto, ingegnere o geometra) e iscritto ad un Albo Professionale.

La parcella professionale per una certificazione energertica varia ovviamente in funzione della superficie dell'appartamento, in linea di massima, per un appartamento di 100 mq la parcella è di 250 / 300 €, al netto di IVA e oneri, e i tempi per la consegna dell'attestato di certificazione è di 2-3 giorni lavorativi.

Per avere maggiorni informazioni, o se hai bisogno di una certificazione energetica per un atto di compravendita, puoi contattarci tramite questo blog o tramite il nostro sito:

http://www.ri-architettura.it/
alessandro.ridolfi[at]hotmail.it

27 dicembre 2010

Case fantasma

Con l'approvazione il 23 dicembre 2010 da parte del Consiglio dei Ministri del decreto "milleproroghe", siltta al 31 marzo 2011 il termine per la regolarizzazione delle "case fantasma", cioè di quegli immobili non dichiarati in catasto o che hanno subito delle variazioni di consistenza (n° di vani) e quindi di rendita catastale. Precedentemente il termine per la denuncia delle case fantasme era fissato dal D.L.78/2010 al 31/12/2010.
Tuttuvia non sarà possibile regolarizzare gli illeciti di natura urbanistica, in quanto gli interventi effettuati e non dichiarati in catasto devono essere conformi sia alla normativa vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda (comma 1, art.36 DPR 380/01).
Inoltre, la nuova normativa ha modificato le norme in materia di rogiti notarili, rendendo i dati catastali vincolanti ai fini degli atti di compravendita e locazione, rendendo di fatto nulli gli atti sprovvisti di planimetrie catastali non conformi allo stato di fatto.
Di seguito puoi trovare alcuni link per scaricare degli allegati presenti sul sito dell'Agenzia del Territorio:




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