11 gennaio 2011

Agevolazioni 36% e 55% - Piano casa

Con la risoluzione 4/E del 04/01/11, l'Agenzia delle Entrate a fatto chiarezza sulle agevolazioni che si possono ottenere nel caso in cui si faccia ricorso al "Piano Casa".

Precedentemente l'Agenzia delle Entrate, attraverso le circolari n. 57/E del 1998, n. 36/E del 2007 e n. 39/E del 2010, aveva chiarito che per gli "interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
I criteri indicati si rendono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa, posto che le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici locali, essendo introdotte da leggi regionali, non possono influire sulla applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle norme nazionali."

I termini per la detrazione IRPEF sono fissati al 31/12/2012, ed usufruire del regime agevolato dell'IVA al 10 % (vedi post )


RISOLUZIONE 4/E - (fonte Agenzia delle Entrate)

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